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Decreto legge "Pisanu" Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
L’attività di “Internet Point”, ovvero mettere a disposizione accessi Internet nei locali pubblici è regolamentata dalla Legge.
Tale normativa è racchiusa in due provvedimenti: la legge 31 luglio 2005, n. 155 ed il DM del 16 agosto 2005.
A chi è rivolta la legge
1) "Titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche” (Art. 1 D.M. 16 agosto 2005).
2) “Soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree
messe a disposizione del pubblico” (Hot.Spot Wi-Fi)
Quali sono gli obblighi
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli
apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le
modalità di cui alla lettera "b";
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso
stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su
un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento
presentato dall'utente;
c) adottare le misure occorrenti per il monitoraggio delle attività :
- Memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
- Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali
messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle
lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia
postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai
servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di
procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione
Troppo complicato?
Pensiamo a TUTTO noi!
MICSO wi4free.com si prende carico di tutta la gestione imposta dalla complessa normativa e ti svincola da ogni responsabilità nei confronti della Legge. Ecco come :
a) E’ impossibile accedere ad un Hot.Spot wi4free.com senza ricevere da noi le credenziali di accesso
b) L’utente riceverà la password di accesso al sistema attraverso un SMS da noi inviato dopo essersi registrato ed aver inserito il numero del suo telefono cellulare.
Questo sistema ci è stato convalidato dalla Polizia Postale in quanto garantisce l’identificazione certa di chi accederà ai servizi telematici, evitando al gestore il fastidio di dover trascrivere e conservare i dati e la fotocopia del documento di identità del cliente.
c) Attraverso l’Access Controller fornito al gestore, MICSO wi4free.com terrà traccia sui propri Server di tutte le transazioni, effettuando un monitoraggio delle connessioni. Come richiesto dalla legge.
Tali dati verranno poi conservati in maniera sicura nella Server Farm MICSO in maniera inalterabile ed inaccessibile.
d) Il sito di accesso wi4free.com per gli utenti è strutturato in modalità “Multilingua”
e) Tutti i dati sono conservati nella Server Farm MICSO ed in caso di indagini giudiziarie, la Polizia postale richiederà a MICSO tali dati e NON al gestore del locale.
f) Tutti i dati sono sottoposti ad estrema cura e privacy nella Server Farm sicura di MICSO.
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